Art. 2.
(Agevolazioni per i portatori di handicap).

      1. Le autocaravan sono considerate, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da handicap.
      2. Le autocaravan di proprietà di soggetti affetti da handicap usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
      3. I soggetti di cui al comma 2 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      4. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell'autocaravan è riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto.
      5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'autocaravan.